Art. 2.
(Finalità).

      1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, la Società provvede:

          a) ad assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di investimento a medio e a lungo termine suscettibili di produrre effetti positivi in termini di sviluppo dell'imprenditorialità, della competitività industriale e dell'innovazione;

          b) a rilasciare controgaranzie per le garanzie prestate dai confidi, a fronte dei finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie

 

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imprese per la realizzazione dei progetti aventi le caratteristiche previste alla lettera a);

          c) a svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle piccole e medie imprese per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riferimento all'attivazione di contributi comunitari;

          d) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di potenziamento del sistema delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese.

      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Società si avvale anche delle risorse di un apposito Fondo per la finanza di impresa, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
      3. Il consiglio di amministrazione della Società stabilisce le condizioni per il rilascio delle garanzie indicate al comma 1 e procede alla valutazione dei rischi coperti dalle medesime garanzie.